martedì 7 dicembre 2010

Did - nota alla Circolare Inps n.133 22/10/2010

Nota su CIRCOLARE INPS N° 133 DEL 22.10.2010
RIFERITA ALLA CIG IN DEROGA PREVISTA DALL’ ARTICOLO 2 COMMA 36 LEGGE N° 203/08 DALL’ARTICOLO 19 LEGGE N° 2/09 E DALL’ARTICOLO 7 TER DELLA LEGGE N° 33/09

Funzionalità della dichiarazione di immediata disponibilità c.d. DID in relazione all’accertamento del diritto al sostegno al reddito sia ordinario che in deroga.

In base alla circolare di cui all’oggetto è necessario che il lavoratore sottoscriva tale DID in assenza del quale non può percepire nessuna delle prestazioni di sostegno al reddito.
L’articolo 11 del Decreto attuativo n°46441 del 19.05.09 ha stabilito che i beneficiari di sostegno al reddito devono presentare la DID con l’apposito modulo DID – COD.-. SR05. da consegnare al datore di lavoro.
Il datore di lavoro che presenta una domanda di integrazione salariale deve raccogliere e conservare presso di se le DID dei lavoratori indicando nella domanda di integrazione la sottoscrizione, la conservazione e la custodia dei DID.
Il datore di lavoro dal mese di gennaio 2011 non è più tenuto a trasmettere all’INPS i modelli SR41.
Pertanto l’autorizzazione al conguaglio delle somme di sostegno al reddito sarà subordinata alla acquisizione e comunicazione da parte delle aziende all’INPS della sottoscrizione delle DID da parte dei lavoratori interessati.
Si precisa che tale dichiarazione di immediata disponibilità DID non è da confondere con l’immediata disponibilità al lavoro prevista dal ex articolo 2 del D.Lgs. 181/2000
Si chiarisce la diversa funzione e il diverso campo di applicazione della dichiarazione di immediata disponibilità ex art. 19 co 10 del decreto legge n° 185/08 da quelli della dichiarazione di disponibilità disciplinata dal ex art.2 del D.Lgs 181/2000
La dichiarazione disciplinata dal D.Lgs. n° 181/2000 è rilasciata ai Centri per l’Impiego dai lavoratori privi di lavoro, condizione necessaria per l’acquisizione dello “status” di disoccupato.
La dichiarazione di disponibilità prevista dal ex art. 19 Decreto legge 185/08 deve essere rilasciata da tutti i destinatari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito e non soltanto dai lavoratori disoccupati, ma anche dai lavoratori sospesi dal lavoro che abbiano diritto ad una misura di sostegno al reddito.
TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE
La DID trova applicazione sia nel caso di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, sia nel caso di lavoratori sospesi e/o licenziati ex articolo 19 L. n° 2/2009 lettere a-b-c-.
Per i trattamenti ordinari l’INPS ha adeguato la modulistica DS21 – COD.SR05 che prevede la sottoscrizione della DID fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego competente per territorio.
I lavoratori sospesi e gli apprendisti sospesi o licenziati sono tenuti a presentare il modulo di domanda DS21-COD.SR05 che prevede la sottoscrizione della Dichiarazione sia di adesione ad un percorso di riqualificazione’ sia ad un offerta di lavoro congruo.
L a concessione della mobilità in deroga è subordinata alla presentazione della DID contenente la dichiarazione di disponibilità al lavoro e alla riqualificazione con la modulistica in uso per la mobilità ordinaria (circolare INPS n°75 del 26 05.09).

DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA LEGGE 427/75 – LEGGE 223/91 – LEGGE 451/94
Il lavoratore deve rendere la DID con il modello DS21-COD.SR05 e presentarla all’INPS

INDENNITA’ IN UNICA SOLUZIONE AI LAVORATORI CO.CO.PRO –ART. 19 CO. 2 LEGGE N° 2/09
Il lavoratore deve dichiarare l’immediata disponibilità alla quale è subordinata l’erogazione dell’una-tantum del 30% prevista dall’articolo di cui sopra, utilizzando il modulo MOD-CO.CO.PRO-2010 COD SR 92 ,comprendente la DID.

L.S.U.
I lavoratori percettori di sostegno al reddito sono tenuti a presentare la DID e sono obbligati ad accettare un lavoro socialmente utile continuando a percepire l’indennità di sostegno al reddito e l’eventuale integrazione prevista per il superamento dell’orario di lavoro L’ingiustificato rifiuto all’assegnazione ad attività di L.S.U. da parte di detti soggetti comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità- ex articolo 90 comma 1 del D.Lgs: 468/97

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