lunedì 30 agosto 2010

NOTA ESPLICATIVA IN ORDINE AI CREDITI IN PREDEDUZIONE EROGATI AD APRILE 2010

Con riferimento ai crediti in prededuzione erogati lo scorso Aprile, si è ritenuto opportuno elaborare il presente documento volto a fornire ogni più ampia spiegazione in ordine ai criteri adottati per definire - ove presente sui cedolini paga del Personale interessato - la voce “debito verso azienda”.
Inoltre, proprio allo scopo di rendere tale documento più completo ed esauriente, sono state anche elencate tutte le possibili casistiche che possono dar luogo alla voce “debito verso azienda”.
Crediti in prededuzione ( Aprile 2010 ): il trattamento del “debito verso azienda”.
Il “debito verso azienda” è dato dalla differenza tra il totale delle competenze ed il totale delle ritenute riportate nelle rispettive colonne del cedolino paga e può determinare alternativamente:
un valore netto da pagare in favore del dipendente, quando le competenze siano maggiori delle ritenute;
un netto da pagare pari a zero, ove le competenze siano inferiori rispetto alle trattenute, con contestuale generazione di un debito del dipendente verso l’Amministrazione Straordinaria pari alla differenza tra le maggiori trattenute e le competenze.
In questo caso, l’esposizione debitoria continua a comparire nei cedolini paga mensili.
Il “debito verso azienda” si è generato prima della liquidazione dei crediti in “prededuzione” e può essere dovuto a trattenute per cessioni del quinto, alimenti, pignoramenti, oneri fiscali versati dall’Azienda in qualità di sostituto d’imposta ed emolumenti corrisposti al dipendente ma non dovuti.
Il debito in questione è stato compensato integralmente o parzialmente ( in ragione della capienza del credito ), al netto delle ritenute stabilite dalla legge, con il pagamento dei crediti in sede di prededuzione.
“Debito verso azienda”: quando si genera. Casistiche:
1) Personale che ha risolto il rapporto di lavoro.
Con il cedolino paga del mese successivo a quello della risoluzione ( ad es. Febbraio 2009 per le risoluzioni intervenute il 12 gennaio 2009 ), le Società in Amministrazione Straordinaria hanno :
corrisposto la retribuzione - al lordo di imposte e contributi - afferente alle sole attività lavorative del mese precedente;
provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale ( a credito o a debito ) per l’anno 2009;
trattenuto, in un'unica soluzione, le addizionali IRPEF ( Regionale e Comunale ) dell’anno corrente e di quello precedente.
L’esito di tali conteggi/conguagli può aver generato, in alcuni casi, un “debito verso azienda”.
2) Personale che è stato sospeso dalla CIGS in seguito all’assunzione a Tempo Determinato presso altro datore di lavoro.
Nel corso dell’anno 2009 i dipendenti assunti con contratto a Tempo Determinato presso altro datore di lavoro e sospesi dal regime di cassa integrazione, hanno subito le trattenute mensili relative alle addizionali IRPEF ( Comunale e Regionale ) dell’anno precedente.
Considerato che tale trattenuta non poteva essere compensata con la corresponsione di emolumenti ( in quanto mancanti ), gli interessati da tale fattispecie hanno visto un importo debitorio corrispondente al totale delle stesse trattenute per addizionali Irpef .
3) Personale il cui ingresso in CIGS a zero ore ha avuto decorrenza dal 1° del mese.
Lo sviluppo di un importo debitorio nei confronti delle Società in Amministrazione Straordinaria di appartenenza è dovuto alla trattenuta per le addizionali IRPEF, intervenuta in un’unica soluzione nel mese di Dicembre 2009 e relativa all’anno precedente.
4) Personale il cui ingresso in CIGS a zero ore ha avuto decorrenza da una data diversa dal 1° del mese.
In aggiunta a quanto già esposto al punto 3), nel caso di Personale posto in CIGS a zero ore a decorrere da una data diversa dal 1° del mese ( es. dal 13 gennaio 2009 ), il trattamento amministrativo può aver prodotto:
la corresponsione dell’intera retribuzione mensile per il mese in cui ha avuto inizio la cassa integrazione ( nel caso in esempio, l’intero mese di gennaio 2009 );
il recupero, nel mese successivo, della retribuzione non dovuta per effetto delle giornate di cassa integrazione effettuate nel mese precedente ( vedi punto a) ).
5) Personale che ha risolto il rapporto di lavoro in data successiva all’elaborazione delle paghe.
Il Personale che ha risolto il rapporto di lavoro successivamente all’elaborazione mensile degli stipendi ( es. 19 Gennaio 2009 ), ha percepito integralmente la retribuzione mensile dell’ultimo mese lavorato. Il recupero delle somme corrisposte e non dovute è stato effettuato nel mese successivo alla risoluzione ( nel caso in esempio, Febbraio 2009 ).


Alla luce dei chiarimenti forniti, riteniamo che il Personale possa verificare - attraverso le proprie buste paga - la natura dell’eventuale “debito verso azienda”, ferma restando la totale disponibilità da parte delle nostre strutture e del service BYTE a fornire ogni ulteriore spiegazione a supporto.
Si coglie l’occasione per informare che sono comunque in via di ultimazione gli approfondimenti sui conteggi operati in sede di erogazione dei crediti in questione lo scorso mese di Aprile, al fine di operare eventuali integrazioni e/o rettifiche che saranno perfezionati entro il prossimo mese di Settembre.

Roma, 27 Agosto 2010

3 commenti:

  1. ciao!ma per chi come me ha risolto il rapporto di lavoro gia' da un pezzo,come funziona il tfr maturato in cigs?fa fede sempre il cedolino di aprile dove e' riportata la voce-tfr prededuzione lorda-?e a chi spetta pagarlo,all'inps o all'azienda?spero sappiate rispondermi visto che e' un quesito al quale nessuno sa la risposta e che toccherà tutti noi prima o poi!un abbraccio e complimenti per il questo blog!ciao da simone.

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  2. grazie per l'informazione!!

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  3. stiamo tutti aspettando il giudice che deve dare sentenza attuativa per lo sblocco dei tfr nella vecchia alitalia fallita per quello maturato in inps devi contattare l'inps credo non lo so

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