sabato 21 febbraio 2009

NOTIZIE SULLE AZIONI ALITALIA

Alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute, il Commissario straordinario, Prof. Avv.
Augusto Fantozzi, precisa che, allo stato, non sussistono provvedimenti dell’Autorità giudiziaria
circa la legittimazione dei titolari di azioni delle società del gruppo Alitalia in amministrazione
straordinaria a presentare domanda di ammissione al passivo ex art. 93 l.f., per cui la stessa è
rimessa all’autonoma valutazione dei singoli azionisti.
Come già comunicato lo scorso 15 settembre 2008 (vedi
www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it), i piccoli azionisti - così come gli obbligazionisti -
di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. che non hanno esercitato eventuali diritti di opzione aventi
ad oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società - sono ammessi ai benefici dell’art.
1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, che stabilisce quanto segue:
“Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato”.
I benefici sono stati disposti dal decreto legge n. 134 del 2008, che all’art. 3, comma 2, ultimo
periodo, prevede altresì che:
“Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di
attuazione del presente comma”.
Successivamente all’emanazione del suddetto decreto, sarà cura del Commissario Straordinario
comunicare, nelle forme di legge, i criteri e le modalità secondo le quali i piccoli risparmiatori
potranno accedere all’indennizzo.
Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Augusto Fantozzi

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